Art. 9.
(Obbligo di etichettatura di articoli in pelo).

      1. Ogni prodotto o manufatto composto in tutto o in parte da pelliccia deve riportare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, se trattasi di prodotto sintetico o derivante da spoglie di animali sottoposte a concia o ad altri trattamenti che mantengono inalterata la struttura naturale delle fibre. L'etichettatura deve inoltre riportare la specie animale utilizzata, l'azienda di confezionamento nonché il Paese di provenienza.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, produce o

 

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immette in commercio prodotti privi di etichette o etichettati in maniera generica e ingannevole, è punito per il reato di frode in commercio.